Le indagini svolte da un investigatore Privato autorizzato si possono usare in Tribunale!. Indagine private, infedeltà aziendale, indagini infedeltà coniugale, indagini affido minori e indagini difensive. Richiedi un preventivo Richiedi una consulenza all’agenzia IDFOX_Telef. 026696454
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Investigatore Privato, le prove raccolte da un investigatore privato si possono usare in Tribunale? Certamente! Purchè da un investigatore privato autorizzato!
Quali indagini può svolgere un investigatore privato? Le indagini che può svolgere un investigatore privato autorizzato ( in via semplificativa) riportiamo le indagini piu’ richieste:
Investigazioni per i privati
Infedeltà coniugale
Indagini Separazioni e divorzi
Indagini affido minori
Indagini pre matrimoniali
Quantificazione assegno di mantenimento
Tutela e controllo minori
Mobbing molestie intimidazioni
Ricerca persone e cose scomparse
Ricerca eredi testimoni
Bonifiche telefoniche e ambientali
Sorveglianza su minori
Consulenza investigative
Investigazioni aziendali
Concorrenza sleale
Violazione patto non concorrenza
Violazione obblighi di lavoro
Assenteismo soci e dipendenti
Controspionaggio industriale
Contraffazione marchi e brevetti
Assenteismo malattia e infortunio
Infedeltà di dipendenti e soci
Licenziamento per giusta causa
Indagini commerciali speciali
Bonifiche telefoniche e ambientali
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Informazioni commerciali
Visura targhe P.R.A.
Protesti e fallimenti
Certificato anagrafico
Verifica residenza e domicilio
Rintraccio di persona
Verifica pre assuntiva
Informazioni recupero credito
Visura camerale CCIAA
Bilancio di esercizio
Assetto proprietario di azienda
Atto costitutivo
Partecipazioni in società
Ricerca cariche e cointeressenze
Visure di conservatoria nazionale
Indagini economiche ( Italia/Estero )
Recupero crediti stragiudiziale
Indagini difensive a favore della difesa
Quanto costa un investigatore privato ?
La tariffa oraria relative ad un servizio investigativo vengono preventivamente concordate con il cliente e, comunque variano da caso a caso; in linea generale per un'investigazione privata, viene applicata una tariffa oraria per agente di € 38.00 (piu’ iva e spese) La tariffe oraria o forfettaria viene, comunque, trascritta e sottoscritte nel contratto conferito dal Cliente a cui viene consegnata una copia.
Come si sceglie il MIGLIORE “INVESTIGATORE PRIVATO”?
Quanti anni di esperienza investigativa possiede, da quanto tempo opera e con quali risultati?
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Sede dell’agenzia: verificare se e dove esiste davvero la sede dell’agenzia, attraverso utenze telefoniche fisse, pagine bianche, pagine gialle, ecc
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Il titolare dell’agenzia IDFOX,con oltre 30 anni di esperienze investigative maturate nella Polizia di Stato, è stato diretto collaboratore del Conte Corrado AGUSTA, ex Presidente dell’omonimo Gruppo AGUSTA SpA, inoltre è stato responsabile dei servizi di sicurezza di una multinazionale, nonché presso multinazionali operanti in svariati settori quale metalmeccanici, chimica, oreficeria, elettrica, elettronica e grande distribuzione, ha sempre risolto brillantemente ogni problematica investigativa connessa a: infedeltà coniugale, infedeltà aziendale, ai beni, dai marchi e brevetti dalla concorrenza sleale e alla difesa intellettuale dei progetti, violazione del patto di non concorrenza, bonifiche, protezione know-how ed alla tutela delle persone e della famiglia, nonché referente abituale di studi Legali su tutto il territorio Italiano ed anche Estero.
Questa è la storia dell’agenzia IDFOX, ed è il motivo per il quale i nostri clienti ci apprezzano per i risultati e per la riservatezza.
Di seguito riportiamo le normative che regolano l’attività dell’investigatore Privato:
L'investigatore privato (o detective, in lingua inglese, dal verbo detect: "trovare", "scoprire") è colui chi svolge indagini finalizzate all'accertamento od all'esclusione di determinati fatti che si sospettano avvenuti e dei quali gli si richiede una prova valida, anche a tutela di un diritto in sede giudiziale.
Questi è un privato cittadino che in virtù delle autorizzazioni previste dalla legge può esser e autorizzato ad esercitare indagini, nel rispetto della legge, per contro di altri soggetti privati, o anche pubblici, in contrapposizione all'investigatore pubblico che indica che la funzione è svolta dalle autorità statali competenti in materia (ad es. le forze di polizia dei vari stati).
L'investigatore privato (autorizzato da specifica licenza prefettizia) svolge indagini su incarico di privati, aziende, enti pubblici, nonché degli avvocati al fine della ricerca di elementi di prova da utilizzare nel contesto del processo penale (art. 327 bis c.p.p.). L'investigatore pubblico opera invece in genere per la polizia (genericamente detta) ed in particolare per la polizia giudiziaria, che risponde solitamente al pubblico ministero.
La figura dell'investigatore privato è disciplinata sostanzialmente dal testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, ma la materia è stata riformata con il decreto del Ministero dell'interno n. 269 del 1° dicembre 2010.
Disciplina normativa
Le prime disposizioni legislative che in qualche modo hanno interessato gli investigatori erano quelle che disciplinavano gli istituti di vigilanza privata, contenute nel regolamento approvato con R.D. 4 giugno 1914 n. 563.
L’attività d’investigazione privata vera e propria è stata meglio regolamentata a partire dal 1926 con una specifica normativa contenuta nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con Regio Decreto 6 novembre 1926 n. 1846. La disciplina che ha poi regolamentato le attività d’investigazione privata risale al successivo R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 (trattata nello stesso decreto di cui al Titolo IV "degli Istituti di Vigilanza e delle Guardie Particolari Giurate") e al relativo regolamento stabilito col R.D. n. 635 del 6 maggio 1940, del quale sono ancora vigenti agli artt. da 257 a260 facenti riferimento al R.D.l.vo 26 settembre 1935 n. 1952 ed il R.D.l.vo 12 novembre 1936 n. 2144.
Con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale italiano nel 1989 la figura dell'investigatore è stata ammessa a comparire in processo in qualità di consulente tecnico della difesa. Infatti, uno degli aspetti più rilevanti del nuovo rito si riferisce al tema della ricerca delle prove: infatti l'art.190 c.p.p. (diritto alla prova) stabilisce che “le prove sono ammesse a richiesta di parte” e sancisce, fra l’altro, il “principio di parità fra difesa e accusa” (P.M., e difensore), sostanziato nel diritto di entrambi i soggetti alla ricerca delle prove.
Il Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 6 mag 1940 n. 635) trattando, negli artt. 257 e seguenti, delle disposizioni relative al rilascio o alla revoca della licenza prefettizia, specifica, al comma 4 dell'art. 257 bis che "nulla è innovato relativamente all'autorizzazione prevista dall'art. 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale" (investigatore privato autorizzato) "per lo svolgimento delle attività indicate nell'art. 327 bis del medesimo codice".
In data 16 marzo 2011, con l'entrata in vigore del D.M. 01 dicembre 2010 n. 269 (che rappresenta così la nuova disciplina sugli investigatori privati) è stata introdotta la netta distinzione tra le figure di investigatore privato e informatore commerciale (con i nuovi requisiti tecnici e formativi richiesti) lasciando invariato quanto disciplinato per l'investigatore privato autorizzato (a svolgere indagini difensive su istanza degli avvocati).
Investigazioni difensive dei privati
Importante è in proposito ricordare, in base al combinato disposto dalla legge 7 dicembre 2000 n. 397 e dal decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271:
“[…] il difensore, a mezzo di sostituti o di consulenti tecnici, ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito […]”, e in base al comma 1°, tale attività “[…] può essere svolta, su incarico del difensore, da investigatori privati autorizzati”. Questi, in base a quanto pure previsto dall’art.222, della stessa legge (Investigatori Privati), “[…] fino all’approvazione della nuova disciplina sugli investigatori privati sono autorizzati” dal Prefetto dietro il rilascio di un'apposita licenza “purché abbiano maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell’attività”[1].
Attualmente, quindi, l'art. 134 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) stabilisce che "senza licenza del Prefetto è vietato [...] eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati".
La riforma ex D.M. 269/2010
Con decreto del Ministero dell'Interno del 1° dicembre 2010 n. 269 è stata riorganizzata la disciplina relativa agli istituiti di investigazione privata. In particolare, la nuova regolamentazione, stabilisce che la professione viene riclassificata nel seguente modo:
* investigatore privato titolare d'istituto;
* informatore commerciale titolare d'istituto;
* investigatore autorizzato dipendente;
* informatore autorizzato dipendente.
Dalla superiore nuova classificazione si evincono due importanti novità:
* la separazione delle due figure (investigatore privato/informatore commerciale) e
* la possibilità di poter consentire ad alcuni dipendenti, particolarmente qualificati, l'ottenimento di un "mini licenza".
Relativamente al primo punto, va segnalato che (come precisato nella circolare ministeriale esplicativa n. 557/pas/u/004935/10089.D del 24 mar 2011) la netta distinzione tra l'attività di investigatore privato e informatore commerciale si sostanzia nel fatto che quest'ultima si caratterizza per la raccolta di dati relativi alle imprese, concerneti i bilanci, i debitori protestati, i riferimenti anagrafici delle imprese e dell'aggregazioni dei dati raccolti, indispensabile agli imprenditori nelle decisioni operative.
L'art. 5 del decreto ministeriale stabilisce quindi la classificazione delle attività secondo lo schema seguente:
* investigazioni in ambito privato: informazioni richieste dal privato per una sua tutela in sede giudiziaria – ad esempio in ambito familiare, matrimoniale, patrimoniale, ecc.;
* investigazioni in ambito aziendale: richieste da enti pubblici e privati, vale a dire da società anche senza personalità giuridica, al fine di tutelare un proprio diritto in sede giudiziaria – ad esempio in caso di infedeltà del lavoratore; di contraffazione di prodotti; per la tutela di marchi e brevetti, del patrimonio scientifico, degli altri beni aziendali immateriali, ecc.;
* indagini in ambito commerciale: richieste del commerciante al fine di determinare, pur a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali, anche mediante informazioni reperite direttamente presso l’esercizio commerciale – (cosiddetto antitaccheggio investigativo);
* indagini in ambito assicurativo: richieste da qualsiasi avente diritto, per la propria tutela in sede giudiziaria, relativamente alla dinamica di sinistri stradali e sul lavoro, oppure da società assicurative per una loro tutela da eventuali frodi; * indagini difensive: finalizzate alla ricerca di elementi di prova da utilizzare nel contesto del processo penale, così come disciplinate dal Titolo VI bis del c.p.p.;
* informazioni commerciali: richieste da enti pubblici e privati al fine di rac-colta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali di imprese e società – sia di persone che di capitali – nonché delle persone fisiche ad esse connesse – quali ad esempio i soci, gli amministratori, ecc. - nel rispetto della vigente normativa europea in materia di privacy.
* attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla stabile presenza di personale dipendente presso i locali del committente – (es.: “buttafuori”).
Assumono particolare rilevanza, all'interno del D.M., le previsioni legislative secondo le quali, non solo le singole attività dell'investigatore privato hanno piena valenza per la tutela di un diritto in sede giudiziale, quanto per il fatto che sono state (finalmente) specificate ed autorizzate le singole attività di controllo statico (cosiddetto appostamento), controllo dinamico (cosiddetto pedinamento), fono e video documentazioni, nonché l'utilizzo di localizzatori satellitari (GPS) in ausilio all'attività investigativa di controllo e pedinamento.
La licenza prefettizia
I requisiti per il rilascio delle licenze prefettizie, svincolate da limiti territoriali, sono i seguenti: investigatore titolare (ex art. 134 TULPS):
* a1) laurea almeno triennale (Giurisprudenza, Psicologia ad indirizzo forense, Sociologia, Scienze Politiche, Scienze dell'investigazione, Economia ovvero corsi equiparati);
Oppure:
* a2) aver svolto documentata attività d'indagine - in seno a reparti investigativi delle FF PP- per un periodo non inferiore a cinque anni, ed aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni
* b) triennio di pratica continua presso un investigatore privato autorizzato da almeno 5 anni;
* c) partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratici in materia di investigazioni private ad indirizzo civile organizzati da Università o centri di formazione professionali riconosciuti dalle Regioni.
A tale riguardo si chiarisce (come da circolare ministeriale) che l'esperienza presso le Forze di Polizia s'intende, evidentemente, alternativa ai requisiti previsti dalla lettera b) e c), ma non al titolo di studio che resta quello previsto dalla lettera a). investigatore dipendente:
* a1) diploma di scuola media superiore;
oppure:
* a2) aver svolto documentata attività d'indagine - in seno a reparti investigativi delle FF PP- per un periodo non inferiore a cinque anni, ed aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni. (fermo restando il possesso del titolo di studio di cui al punto a).
* b) pratica triennale costante per almeno 80 ore al mese, quale collaboratore per le indagini elementari, presso un investigatore titolare di 134 TULPS da almeno 5 anni;
* c) partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratici in materia di investigazioni private ad indirizzo civile organizzati da Università o centri di formazione professionali riconosciuti dalle Regioni. informatore commerciale titolare:
* a1) laurea almeno triennale (Giurisprudenza, Psicologia ad indirizzo forense, Sociologia, Scienze Politiche, Scienze dell'investigazione, Economia ovvero corsi equiparati).
Oppure:
* a2) essere stato iscritto al R.II. in qualità di titolare d'impresa individuale, oppure come amministratore di società di persone o di capitali, per almeno tre anni negli ultimi cinque.
informatore commerciale dipendente:
* a) diploma di scuola media superiore;
oppure
* a1) aver svolto documentata attività d'indagine - in seno a reparti investigativi delle FF.PP. con specifico riferimento a reati in materia finanziaria - per un periodo non inferiore a cinque anni, ed aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni. /Fermo restando il possesso del titolo di studio di cui al punto a).
* b) pratica triennale costante presso un informatore commerciale autorizzato da almeno 5 anni;
* c) partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratici in materia di informazioni commerciali organizzati da Università o centri di formazione professionali riconosciuti dalle Regioni.
Al momento della richiesta della licenza in Prefettura, i titolari degli istituti di investigazione e di informazioni commerciali dovranno individuare le attività che intendono svolgere (scelte tra quelle indicate all’art. 5 del decreto). Una riflessione a parte merita la figura dell'investigatore autorizzato ai sensi dell’art. 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271 e dell'art. 327-bis del medesimo codice (cosiddetta investigazione penale).
Al riguardo, in considerazione del disposto dell’art. 257-bis del Regolamento d’esecuzione del T.U.L.P.S. - secondo cui nulla è innovato relativamente all'autorizzazione prevista dai citati artt. 222 norme di coord. e 327 bis c.p.p. – è opportuno osservare che l’autorizzazione in parola (indicata all’art. 5, comma 1, lett.a, punto a.V del Decreto), può essere richiesta "solo da soggetti già in possesso della licenza per svolgere attività d’investigazione privata in ambito civile".
Progetto tecnico organizzativo
Il soggetto che richiede la licenza predispone e presenta al Prefetto, unitamente all'istanza di autorizzazione, il progetto organizzativo, secondo i punti di seguito elencati:
* sede principale, eventuali sedi secondarie (con divieto di istituire sedi presso il proprio domicilio o sedi di studi legali);
* i requisiti dell'impresa e del richiedente la licenza;
* la tipologia dei servizi che intende svolgere;
* il personale che si intende impiegare;
* la disponibilità economica finanziaria (deposito cauzionale);
* le dotazioni di tecnologie e attrezzature per lo svolgimento dei servizi.
Cauzione
I depositi cauzionali sono disciplinati dall'allegato F2 del D.M. n. 269/2010, secondo il seguente prospetto:
* istituti di investigazioni private: € 20.000,00;
* istituti di informazioni commerciali: € 40.000,00.
La cauzione deve essere integrata, per ogni sede secondaria, di € 10.000,00. La cauzione deve essere integrata, per ogni tipologia di servizio autorizzata tra quelle scelte (es.: ambito assicurativo, ambito commerciale, ...) di € 5.000,00.
Altri adempimenti
Il registro delle operazioni
Ciascun istituto di investigazioni ha l'obbligo di compilare e tenere aggiornato il 'registro di Polizia' (Giornale degli affari), all'interno del quale sono annotate (art. 135 TULPS) le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.
Il registro (sempre ai sensi dell'art. 135 TULPS) deve essere esibito ad ogni richiesta degli Ufficiali o Agenti di P.S.
L'art. 260 del Regolamento di esecuzione del TULPS chiarisce che nel registro devono essere indicati:
a) la data e la specie dell'affare o dell'operazione;
b) l'onorario convenuto e l'esito dell'operazione;
c) i documenti con i quali il committente ha dimostrato la propria identità personale.
Il registro deve essere conservato per cinque anni.
Per le indagini difensive, su incarico degli studi legali, non si utilizza il registro delle operazione, ma altro 'registro speciale'.
Il tesserino degli investigatori privati
Per quel che concerne il tesserino identificativo degli investigatori, sarà realizzata, con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, una smart card munita di chip a contatto che recherà tutte le informazioni necessarie a rendere "riconoscibile" l’investigatore, secondo il principio fissato dal D.P.R. 4 agosto 2008 n. 153.
Validità della licenza
Il decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 (c.d. decreto semplificazioni convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35) pubblicato in G.U. il 9 febbraio 2012, ha inciso anche sul comparto delle investigazioni private, in particolar modo sulla durata della licenza. Nel medesimo decreto, infatti, è stata prevista la modifica dell'art. 13 del T.U.L.P.S., nella parte in cui era disposto che le autorizzazioni di polizia avessero durata annuale.
In particolare, all’articolo 13, 1° comma del TULPS, le parole: “un anno, computato” sono sostituite da: “tre anni, computati”: il che significa che le autorizzazioni di polizia - inclusa la titolarità della licenza ex art 134 TULPS - passano da uno a tre anni di validità.
Investigatore Privato: riportiamo alcune sentenze relative all’operato dell’investigatore Privato